CAPITOLO XII. 325 line del secolo xvi le scuole grandi furono dipendenti dai proveditori del Comune, e dopo d’allora venner prese in tutela dal Consiglio dei Dieci, il quale instituì P apposita magistratura dei Revisori sopra le scuole grandi. Finalmente è assurdo P articolo che inculca doversi fare il possibile perchè da Roma non si conferissero vescovadi o prelature che a sudditi non nobili, mentre è nolo che le istruzioni date agli ambasciatori limitavansi a questo, che si adoperassero onde fossero scelte persone alla republica benevise. Per Io che, le clamorose contestazioni insorte per la promozione di monsignor Ragazzoni e di monsignor Paolucci, non sarebbero avvenute perchè questi signori non fossero nobili, ma perchè poco accetti al governo veneto. 11 quale non solo non impediva ai cittadini ed a’ sudditi suoi di aspirare alle più cospicue dignità della Chiesa, ma talvolta anche ne li promoveva, purché ne conoscesse la devozione. Ed era questa una regola generale statuita da leggi molto anteriori all’articolo dei supposti Statuti. Ma, dacché pure questi Statuti sussistono, e dacché non è credibile che di punto in bianco li abbia inventali il Daru, nasce spontanea la curiosità di sapere chi mai ne sia stato l’autore. Abbiam già visto intanto, che il primo Statuto dev’essere stato composto mollo dopo Panno 1454, di cui porta la data pei tanti anacronismi, in cui percorrendolo, ci siamo incontrali; ed il Giovini osa credere che il primo ed il secondo sieno opera dell’istessa mano, e « verosimilmente di quel medesimo bastardo di casa Canale, che è autore dell’ Opinione in qual modo si debba governare la republica di Venezia, malamente attribuita al