CAPITOLO XV. 435 pamento dell’ordine onde è chiamada la prudenza del magistrato nostro al remedio; et perchè far una proibition espressa che ciò competisca solamente a cittadini et a sudditi d’altra qualità, li daria troppo pretesa, sia deliberado che, ogni volta che alcun nobile nostro supplicherà tal sorte di gratia, debba il segretario che leggerà la supplica, dopo l’accettation di essa, darne parte al nostro tribunal, acciò sii de volta in volta presa la più propria deliberation, prima che la detta supplica sia proposta ad un conseglio per la sua admession. 13 Se pressente che alcuni nobili nostri si fanno lecito di far tribunal privalo alle case loro, mandando a chiamar questo et quello dei sudditi nostri, a quelli comandano con minaccie che debbano far pagamenti ad altri loro pretesi creditori; altri che debbano far pace d’ingiurie ricevute; altri che desistano de portar Ig indolenze a magistrali; altri che tralascino di litigar civilmente; et se alcuno recusa da presentarse a loro, o, presentado, trascura de obbedir al loro comando, fanno offender gravemente con percosse, con feride et altre volte con levarli la vita; inconveniente di lai pessima conseguenza che offende insieme la giustizia divina et humana , et la pubblica libertà, con scandalo universal de’ sudditi, et con nutrimento' di mala volontà contro il principe legitimo. Però, non polendosi dissimular questa peste, sia preso che siano incaricadi tulli li raccordanti , così nobili come cittadini, popolari et religiosi, ad invigilar a tal cosa et .rapportar solecitamente, et con tutta secrelezza, la notitia al nostro tribunal; all’hora, avuta chesehabbi informa-lione della persona, sia per noi et successori nostri dissimulatamente inquisido sino a qual segno sia arrivata