CAPITOLO IX. 283 interveniente di comparire al magistrato nostro, et riceverne la mente pubblica, ove potesse lui habitare con minor noslra indignatone. AH’bora li successori nostri per loro prudenza,' bilanciata la vaglia, le adherenze et le fortune del bandido, possine, se così stimino, conferire alla politica del buon governo assignare una porzione delle entrate confiscateli, che però mai ecceda il terzo del valente, quando lui vada ad habitare nella dilione di quel prencipe che sarà nominato da medesimi inquisitori. ¡NJa fatta che sij questa assignalione, non possi correre a suo beneficio se non sarà data pieg-giaria al tribunale nostro di restituire tutte le intrale concessili per questa connivenza, quando il sudetlo mutasse paese, et se le occorresse mutarlo per suoi rispetti debba anlianamente impetrare nuova deputatione dal magistrato nostro et ogn’anno al tempo che vogli l’interveniente riscuotere l’assegnamento fattoli, debba provare la pontualità dell’habitaLione promessa. Siano ec-celuali però quei bandidi alla sentenza de’quali, per la gravità del delitto, si esprime che siano ricercati a prencipi acciò condotti nello stato nostro paghino con la vita la pena del loro misfatto; perchè a questi non sij fatto adito alcuno di minorare la confiscatone. Li prencipi, li stati de’quali sarebbono a proposito, per questa assignatione di confine, siano il re d’Inghilterra, li stati di Olanda, li Svizzeri, tulle le città franche della Germania, la Polonia , Suezia et Danimarca, et per dar regola che sij universale, ogni prencipe che non babbi portone di stato di qua da monti in Italia. 24.° Fu da precessori nostri al capitolo 34 prohibito a pubblici rappresentami di contragere matrimonio per