CAPITOLI» PRIMO II intento, senza sopprimere i tribuni, i quali, contando già 240 anni di vita, durarono ancora per qualche secolo, si elessero un doge, nelle cui mani fossero le redini dello Stato, e ne facesse onorevole rappresentanza. 1 suoi poteri erano però circoscritti d’assai, onde non potesse troppo facilmente abusare della conferitagli autorità; diverso anche in ciò dei dittatori romani, ai quali molli scrittori, per soverchia vaghezza di trovare in lutto somiglianti i due governi di Venezia e di Roma, non esitarono a paragonarlo. — Il doge presiedeva alla repubblica; era in sua facoltà di convocare la generale adunanza; aveva tutto il lustro e la maestà di un re, senza vantarne il potere; e benché la sua carica durasse quanto la vita, era ridotta da apposite leggi, entro non troppo larghi confini (1). Il doge non potè mai disporre di alcun officio, meno quello dei tribuni e dei giudici, e solo, come dice il Dandolo, dipendeva da lui il far giustizia nelle cause private, purché non entrassero nel foro ecclesiastico (2). Con tutto ciò il lerzo doge, Hocleo Ipato, di casa Orso, trovò modo di abusare della conferitagli potestà; tanto è difficile all’ uomo costituito in potere il non farne mal uso. Montò in superbia, e provocò per tal modo gravissime discordie, e per poco non si ebbero a piangere gli orrori di una guerra civile. Gli isolani non (1) Diiccm elegerunt qui sibi priecsset et vita et potestatem liaberet in publicii causis generatem concionali advocandi..... Peno quem deetu orniti imperii ac majestas. non auctoritas, esset..... Cujus perpetua, quod viverci, esset potestas, definita tamen et legibus circumscripta. — V. Dandolo, Sabellico, cd altri. (2) In privati» causis, exceplis in spiritualibut, tam clericis quarti laicis aequabiliter jura tribuerent.