CAPITOLO XII. 51 aborrente dall’indole umana, non lia mai esistito, e non potrebbe esistere giammai. Eppure gli Statuti ci presentano nientemeno che un sì fatto sistema » (1). Aggiungi questa anche che se gli Statuti fossero esistiti, non si vede qual bisogno avessero i Dieci, che professavano una politica così cupa , e che avevano pensato a tutti i casi possibili e al modo di prevenirli, anche coi mezzi più atroci, di ricorrere, come vedremo a suo tempo che hanno fatto, per aver consiglio, ad un teologo, ad un uomo, qual era fra Paolo Sarpi ; per cui, come si esprime il Giovini, risiesso Daru n’ha meraviglia e non sa più che dire. Fin qui, però, non si sono messi in campo che dei dubbi ; onde, se leobbìezioni contro gli Statuti si riducessero a queste sole, per avviso del nostro critico, « non si potrebbe dire la questione decisa». Le ragioni più forti controdi essi, stanno in una serie di fatti, dalla cui considerazione , bisogna assolutamente convincersi che essi sono « merce fabbricata dall’impostura » (2). Secondo il Daru , l’inquisizione di Stato ,sarebbesi pienamente constituita fino dall’anno 1454. Ma ciò non può stare, se si guarda alla compilazione delle leggi del Consiglio dei Dieci e ad ogni altro statuto veneziano: poiché in essi, non solo non si trovano le due leggi che precedono gli Statuti dell’inquisizione di Stato, ma se ne rinvengono di assolutamente contrarie. Si noti come, fino dal 1515, tre anni dopo l’instituzione del Consiglio dei Dieci, trovasi memoria d’Inquisitori, i quali, per altro, non constituivano un tribunale permanente, ma (1) Vedi l’Appendice citata più sopra. (2) Cosi il Giovini nell’Appendice succitata.