CAPITOLO IX. 255 del señalo , ma procurale ancora da altri nobili nostri che sono a parte del secrelo: el benché resti proibito da una parie molto antica del »consiglio di Dieci che li ambasciatori communichino queste relationi a persona alcuna fuori del collegio, essi però, o per vanità di monstrare intelligenza esalta di quella monarchia , o per far ostentatone del loro servicio prestato, non si rendono scrupolosi alle volle di partecipare le medesime relationi ad alcuno loro parente, da quale poi facilmente passano in altra mano, et da questi in più mani, sì che si fanno quasi pubbliche, cosa di pessima conseguenza per più riguardi, perchè, sebbene pare che palesino solamente gl'interessi di prencipi alieni, com-municano però anco gl’interessi del stato nostro, mentre fanno sapere a qual segno arrivi la buona intelligenza nostra con quella monarchia. Resti perciò rinovata precisamente la proibitone antica, sotto ogni maggiore pena in caso di trasgressione, et si debba da qui inanzi inserire un capitolo nella commissione di cadauno nostro ambasciatore di questa nostra moderna proibitione fatta dal magistrato nostro, acciò 1’ babbi sempre sotto l’occhio, anco nel tempo del suo impiego alla corte medesima. Non basti tanto che sij aggiunto nel medesimo capitolo dell’ambasciatore; nel ritorno suo in patria, prima che facci la presentatone della relalione in collegio , debba portarla al magistrato nostro, acciò da -noi veduta, sij falla consideratone se occorre nella maniera che sarà descritta, o se alcuna cosa se dovesse per servicio pubblico accrescere, o levare; perchè non è sempre bene che ogni più recondita nolitia sij communi-