CAPITOLO IX. ¿55 confidente già racordalo, al quale se potrebbe dare una copia della relalione alterata nella maniera già della, acciò lui, sotto apparenza di avviso, la porli a monsignor INuncio, perchè questo non resterà di communi-carla al ambasciatore qui in Venetia, o mandandola a Roma più facilmente arrivarebbe a quel gabinetto, et il ministro male affetto perderebbe il credito di danneggiare la repubblica, perchè ogni sua dichiaratone disfavorevole sarebbe creduta vendetta privata, non zelo del servicio del re. 5.° Molle volte occorre che per servicio pubblico si debba da rappresentanti nostri, da quelli però insigniti di alta dignità, operare solecitamenle alla distrutione di alcun reo, o per esser capo di parte, o per altre considerationi de premura che non ammettono dar tempo al tempo, et caminare con le forme legali, le quali per sè stesse assai tarde sono ancora più longhe per esser soggette alle appellalioni; et in tanto il reo si salva, o pure succede altro pubblico pregiudicio, senza rimedio alcuno ; dall’altra ricerca una deliberatone molto matura il slegar le mani a rapresentanti nostri che operassero a capricio, perchè si potrebbe dare alcuno che si lasciasse vincere dalla passione, et che abusasse d’un tanto privilegio se lo havesse. Per tanto resli da noi terminato, che nella speditione ordinaria che fa la repubblica nostra di rapresentanti di alta dignità, debba il rapresentante eletto esser posto in rigoroso esame da successori nostri; et fatto scrutinio per l’osservanza di suoi costumi, se veramente sij puntuale nella giuslilia, o se si lascij trasportar# dalli affetti privali et supra tulio,se sia proclive al civanto