110 CAPO III Presso la miniera si istituisce un comitato operaio il quale dà il parere al comitato di Direzione circa le questioni che si riferiscono alle abitazioni, al nutrimento e all’igiene del lavoro, l’istruzione professionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro (art. 17). Il Direttore è nominato dal Consiglio dei ministri (art. 18). È previsto un consiglio di probiviri composto di quattro membri regolari e due supplenti nominati dal Consiglio dei Ministri con rappresentanti del Ministero del C. I. L., delle Finanze, della Banca Nazionale e un competente in contabilità (art. 21). Il controllo superiore dell’amministrazione è devoluto al Consiglio dei Ministri a mezzo del Ministro del C. I. L. (art. 25). La contabilità si svolge secondo il Codice di Commercio e legge sui registri commerciali (art. 26); alla fine di ogni anno (solare) si chiudono tutti i conti (art. 27). I benefici netti si ripartiscono come segue : a) 10 % fondo di riserva; b) 15 % fondo per il miglioramento tecnico delle miniere; c) 15 % per il personale statale delle miniere; d) 1/4-1/2 % per il Direttore Generale; e) 1 % per il Consiglio d’amministrazione; f) 1/4 % per i probiviri; g) 3% fondo per l’istruzione professionale ed altro; h) 21/2 % a scopi sociali (art. 28). II resto dei benefici netti quando si sia sottratta la somma di 30 milioni per il tesoro, formerà un fondo per l'incremento economico del paese (art. 28). I conti e il bilancio debbono essere presentati al Consiglio dei Ministri non più tardi della fine del marzo di ogni anno (art. 29); se in due mesi il Consiglio dei Ministri non si pronuncia si considerano come approvati. II fabbisogno della miniera viene acquistato o a mezzo di asta oppure a mezzo di licitazione privata o direttamente sul mercato secondo le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione (art. 30). Tutte le operazioni saranno fatte a mezzo della Banca Nazionale (art. 31).