CAPITOLO PKIMO 15 asserì che, fino dalla mela del secolo xm, oragli vietalo, con apposita legge, il permettere ad aldino che gli baciasse la mano o gli genuflettesse dinanzi. In questi tempi cominciò pure nel doge il costume, quando traltavasi di pubblici affari, massime in cose riguardanti il commercio ed il credito pubblico, di farsi scudo del consenso e dell’ autorità dei più notabili cittadini che ei pregava di venire a sè. E da ciò ebbe origine il consiglio dei Notabili o dei Pregadi, che fu poi reso stabile e permanente ai tempi del doge Giacomo Tiepolo (anno 1229). 1 Pregadi, come gli altri magistrati, creavansi nel Consiglio grande; se ne eleggevano sei ogni giorno, prendendo le misure in modo che, per il principio d’ottobre, fossero nominati lutti e sessanta. La giunta degli altri sessanta, accresciuta in seguito, era nominala dal consiglio dei Pregadi vecchi, in una col consiglio grande. Afferma il Gianotti, che nel consiglio dei Pregadi si prendevano le deliberazioni delle guerre, delle paci, delle tregue, dei patti e del modo di proveder danaro' pei bisogni slraordinarii. In esso si confermavano le leggi proposte dai diversi magistrali: si eleggeva il capitano dell’* armala, in caso di guerre maritiime, ed il Proveditore del campo per le guerre terrestri.— Quando più stringerne fosse il bisogno di pecunia, lasciava la facoltà d’intervenire nel consiglio dei Pregadi a quelli che potevano e volevano prestar sussidii alla republica, e vi restavano finché il danaro non fosse loro restituito. Non davan voli però, e non facevano che « intendere le faconde e travagli umani ». Cosi otteneva la republica i soccorsi di cui aveva bisogno; e chi li preslava, aveva il vantaggio di fare esperienza dei pubblici negozii. Ma non preponiamo gli eventi, e sostiamo un istante