CAPITOLO XV. 445 è dovuta alla essenza ed al frutto della cosa. Che però, nè cittadino, nè suddito storico, altro far deve che rispettar con sagra riverenza la magistratura, senza indagarne, e molto meno esporne, le appartenenze: chè nè •ponno nè debbono esser conosciute da altri fuori che da chi è scelto a sostenerla. Ommessa pertanto eziandio la discussione di quei cronisti che con varietà di opinioni, senza però allegar fondamenti oltre il detto loro, determinarono diversità di epoche riguardo alla istituzione e all’origine, da taluni fissala poco distante in tempo della stabilità data al Consiglio dei Dieci, allorché si decretò saggiamente perpetuo; anzi tralasciando anche quei pochi sconnessi lumi non gelosi, che alla compilazion delle leggi si lasciarono registrati, donde si può aver quel che a notizia vulgata e comune non ¡sconviene, li quali finalmente si riducono a dar certezza che sul principio del secolo xv fosse già stato il tribunale dei Tre stabilito, e che nell'anno 1559 sia stato rassodato, riconfermato solennemente, e nella sua formazione con.alcune vigorose leggi autorizzalo; mi ristringerò unicamente e veracemente, a rimarcare, a giusta esaltazione di esso, che se la antica república di Roma, benché cotanto lodata per le arti del suo governo, che molti scrittori gliela attribuirono per arti di lui proprie, avesse instituita una magistratura di natura e regole somiglianti, per umana congettura può credersi ch’ella sussisterebbe ancora, nè vi fossero seguile quelle correzioni che la hanno disciolta!! — Era un gran brav’uomo questo Sandi se poteva credere che, cogli Statuti degli inquisitori di Stalo di Venezia, la república romana sarebbe durata in sempiterno. — Vedete quali spropositi fa dire anche ai migliori, il grello amore municipale !