CAPITOLO XIII. 345 « 1575,1G dicembre, Giunta. Vedano processi etiam del casson (1). « 1585, 24 ottobre, C. X. Possano prometter premi a chi paleserà propalatori, da essere poi confermati dal C. X. « 1584, 7 marzo, C. X. Giudicando di propalatori dei segreti, per condannare a maggior pena dell’espressa dalle leggi, vengano al C. X. «--7 marzo, C. X. Circa li segreti possano promettere impunità, torturar, sentenziar, prorogar termini, bandir, condannar in prigione e diminuir le pene statuite dalle leggi secondo loro parerà. « 1587, 8 gennaro, C. X. Aggiunte pene a chi scrive nuove o rapporti; sia tagliala la man destra in luogo del bando. L’ esecuzione è commessa agli Inquisilori. « 1590, 20 settembre, C. X. Procedano et inquieri-scano contro eredi che non presentassero le scritture dei rappresentanti morti. « 1595, 28 settembre, C. X. Eseguiscano le pene di vita e di coniìscazione de’beni contro quelli che dicessero di essere cacciati (2). sacro riguardo verso i cittadini, manomettono le lettere affidate agli offici postali per esplorarne i secreti che, nella più effusa espansione dell’animo, si vogliono partecipare ai fratelli, ai parenti, agli sposi, ai più intrinseci amici. (1) A'bbiam già visto più indietro che il così detto cassati, era l’archivio. (2) « Cacciati eran coloro chej per legge, non potevano prender parte ad una deliberazione, o non potevano essere proposti ad un officio, per esempio, per causa di parentela con altri tra gli officiali dello stesso magistrato, o perchè si trattasse d’interessi di loro spettanza, ecc. ».— Così nel voi. i dell’opera Venezia e le sue Lagune.