CAPITOLO XII. 457 stocrazia, od abdicasse alla sovranità, che doveva soltanto riconoscersi, oramai, nell’universalità dei cittadini. Il nuovo governo avrebbe garantito, in ricambio, il debito publico, le pensioni ed i soccorsi stabiliti pei nobili poveri. E, d’altra parte, volendo la república francese contribuire aneli’essa alla tranquillità di Venezia, ed al benessere dei cittadini, avrebbe accordato che quivi stanziasse un presidio di sue truppe! Ben inteso, soltanto finche il nuovo governo si vedesse stabilito, e fosse conchiusa la pace generale. Alla qual’ epoca, i soldati francesi sarebbero sgombrati dal territorio veneto, anche di terraferma. Prima cura del governo provvisorio doveva esser quella di condurre a termine, in modo che fosse data al governo francese la più conveniente soddisfazione, il processo degli inquisitori di stato e del comandante del forte sul Lido, imputati come autori e promotori delle Pasque veronesi, e dell’ assassinio commesso nel porlo di Venezia. Dall’altra parte, il generale avrebbe posto in libertà tutti i prigionieri, ed accordala generale amnistia ai Veneti che avessero preso parte a qualsiasi con-spirazione contro l’armala francese. Erano già ben tristi siffatte condizioni, poiché, dal-l’una parte, alla povera Venezia s’ingiungeva «a titolo di protezione » un presidio di militi stranieri; e, dall’altra, non si determinava nè di quali forze avrebbe potuto disporre, nè quanto territorio conservare, e nem-manco in che rapporti si dovesse porre cogli altri stati. Eppure a questi articoli palesi si aggiunse, in secreto, la convenzione che le due republiche dovessero intendersela fra loro per uno scambio di territorio; e ciò, quanto significasse, ognuno sei vede. E, per sopramer- st. imi. Cons. uri Dieci — Voi. 11. 58