ili STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI Un secondo, del 10 gennaio 1603, passato in Pregadi ¿ porta che il divieto fatto altre volte di fondar chiese, conventi, ospitali, case religiose in Venezia, senza l’espressa permissione del senato, sarà osservato d’ora innanzi in tutte le città e lerritorii dello Stato, sotto pena del bando, della perpetua prigionia e della vendita dei fondi a profitto del pubblico erario. — Un terzo del 26 marzo 1605, col quale, il doge ed il senato, fondandosi sopra un altro decreto del 1536 che proibiva, per quanto essi dicono, sotto determinate pene, il lasciare agli ecclesiastici, nè per testamento, nè come donazione fra vivi, per opere pie, dei beni immobili nello stato di Venezia, nè di darli in pegno od alienarli sotto qualsiasi pretesto, se non per un certo tempo, non solo hanno rinnovato questo medesimo divieto, ma l’hanno esteso a tutte le città e terre dello Stato, dove essi 1’ hanno fatto pubblicare dai rettori e podestà che le presiedono, sotto le stesse pene minacciale nel decreto del 1536. Oltrecchè, noi abbiamo saputo come il doge ed il senato abbian fatto imprigionare Scipione Sarasin, canonico di Vicenza, e Brandolino Valdemaria gentiluomo del Friuli, abbate nella diocesi di Treviso, e persona costituita in dignità ecclesiastica, per certi delitti che gli si vogliono imputare. E pretendono di avere tale facoltà in virtù di alcuni privilegi che essi dicono essere stati loro compartiti dai nostri predecessori: ma, siccome questi decreti offendono i diritti di cui gode la chiesa in forza di trattati e concordali fatti coi principi, e recano grande pregiudizio all’autorità della sania sede apostolica, ed alla nostra, agli antichi diritti della chiesa ed ai privilegi ed immunità eccle-