264 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIE.CI v che non sentivano questo scrupulo operassero poco religiosamente, et molti altri pregiudicij di giuridiliono et nelle massime professate dalla repubblica nostra. E necessario adunque trovar rimedio a questo inconveniente, che dissimulalo partorirebbe qualche notabile sconcerto. Però resti terminato che quanto a Rettori di fuora, che non possi esser delegala facoltà di giudicare li ecclesiastici, se il rettore, nella previa informatione che mandara al consilio de’ Dieci, non farà espressa nominatone che questa facoltà sarebbe necessaria per quel caso; il che servirà di contrasegno che quel tale rettore non senta questo scrupulo. Se non si babbi questo contrasegno dal rellor proprio del caso all’bora occorso, si facci la delegatone al altro rettore quale in altre occorrenze habbi fatto conoscere la mente sua in tal proposito. Quanto poi alli magistrati di Veneta quali per uso antico sogliono procedere contro li ecclesiastici criminosi senza bisogno di delegatone , siano chiamati una volta all' anno avanti di noi, et siano avvertiti che se alcuno de’ loro giudici havesse questo rispetto debba astenersi di formare opinione in quel caso, nel quale si trovasse compresa alcuna persona di chiesa et senza sprimere questo suo rispetto, dica di non ingerirsi in quel giudicio per essere interessalo, et lasci formare la sentenza degli altri suoi colleghe. Non possi meno discorrere questo suo scrupulo pubblicamente o secretamente, con persona alcuna ecclesiastica o secolare, et non facci palese questo nostro precetto in pena della pubblica indignazione. Li generali nostri come quelli che sono unichi nei