CAPITOLO PRIMO 25 facoltà di proporre quelle mende che meglio stimassero opportune. — Appena eletto il successore, il Consiglio medesimo nominava i così detti Inquisitori del defunto, il cui ufficio si riduceva al fare un severo sindacato sopra la vita ed i costumi di lui e di quelli di sua famiglia. ■Se trovavan colpe le punivano colla rifusione dei danni, ed una multa imposta agli eredi..Così era fatto ancor più cauto il doge, che vedevasi punito persino ne’suoi figli (1), e si impedivano gli abusi tanto conosciuti in altro stato col titolo di nepotismo. In questo Consiglio avean volo tutti i nobili di venticinque anni compiuti, oltre una trentina di giovani, di soli venti, che ogni anno si estraevano a sorte, e che erano ammessi alla votazione per grazia, d’onde venne loro il titolo di graziati. Ad esso Consiglio, veramente insignito di sovrana autori là, spettava il diritto di promulgar nuove leggi e di abolire le antiche; di crear magistrati e di erigersi a giudice del diverso loro operare. Quand’ esso si radunava, sospendevansi, in segno di rispetto, persino i tribunali; ond’è che, meno il caso di straordinaria urgenza, e massime nell’agosto e nel settembre per la creazione dei Pregadi, in cui si poteva convocare al momento, esso per solilo si univa una volta sola per settimana, nel giorno di Domenica: e per legge antica doveva finire prima del tramonto del sole (2). — Il giorno in cui si (1) Ne abbiamo, fra i tanti, un esempio nel doge Loredano, uomo, d’altronde, di cospicua sapienza e bontà, il quale, poiché fu morto, venne condannato per non essersi mantenuto con quella magnificenza clic si conveniva all’alto suo officio. I suoi credi dovettero sborsare per ciò 1500 ducati. (2) V. il voi. i del Giannotti, dove parla della república dei Veneziani, a pag. 98.