188 CAPO VI subito dopo la costituzione della cooperativa al Tribunale provinciale : lo statuto sottoscritto da tutti i membri; il protocollo dell’Assemblea costituente; la lista dei membri (art. 9); il Tribunale dopo aver esaminato tali atti e consideratili legali fa registrare la cooperativa (art. 10). Le cooperative di credito non possono aver succursali, nè possono estendere la loro attività al di là dei limiti del comune in cui sono sorte; si fa eccezione per le cooperative centrali (art. 13). Nelle cooperative di credito e di consumo non è permesso di pagare un dividendo maggiore dell’interesse legale; al fondo di riserva deve essere destinato almeno il 10 % del beneficio netto finché raggiunga la metà del capitale (articolo 19). I membri hanno diritto di cessare dal far parte d’una cooperativa quando vogliono a mezzo di dichiarazione scritta fatta almeno quattro settimane prima; questo termine può essere stabilito dallo statuto al massimo per 6 mesi (art. 24). Le cooperative possono escludere ogni membro secondo lo statuto; se l’esclusione non si fa a mezzo dell’Assemblea generale deve essere fatta con i due terzi dei voti del Consiglio d’Amministrazione (art. 26); se lo statuto non stabilisse una somma maggiore, il membro che abbandona la cooperativa non può ottenere più delle sue azioni, non può pretendere nè una parte del fondo di riserva, nè una parte degli immobili della cooperativa; deve liquidare i suoi debiti anche quando non siano scaduti, ecc. II Consiglio d’Amministrazione si compone almeno di tre membri; la ricompensa ad esso spettante non può sorpassare il 10 % dei benefici netti, se lo statuto lo permette (art. 44); i membri di esso possono essere nominati per tre anni e licenziati sempre dall’Assemblea generale senza alcun indennizzo (art. 45); il nome dei membri del Consiglio deve essere registrato e pubblicato (art. 46). Il Consiglio d’Amministrazione rappresenta la cooperativa di fronte ai terzi e alle autorità (art. 48); esso è obbligato di tenere una contabilità regolare, di fare un bilancio annuale e di