302 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI « 57. Se alcuno se aggravasse avanti il nostro tribunal de alcuno delli capi del Consilio de’ Dieci, sia secretamente formalo processo; e quando l’imputation sia per ingiuria privala, sia portado il negocio al Consegio dei Dieci e sia posta parte che l’istesso Consegio deputi altri tre aggiunti al magistrato nostro del corpo del medesimo, per un caso parlicolar all’hora occorrente, e con cinque voti de queste sei persone, sia proceduto contro quel capo; ma il proceder sia con maniera secreta, e più di tutlo col veleno se si potrà; ma se il capo non fosse in quel punto attuai, sia proceduto dalli inquisitori soli. « 58. L’istesso se faccia quando per gravissimo caso importante al stato della república, se dovesse proceder contro la persona del Doge ; ma sempre con matura de-liberation. « 59. Se alcun malcontento de’nobili nostri fosse solito sparlar del governo, sia ammonido per due volte, e per la terza li sia prohibido capitar in strada pubblica; ne in alcun dei nostri Consigli per doi anni. Caso che non obedisse alla ammonition e alla retiratezza, o vero dopo passati li doi anni tornasse a vomito, sia come incorri-gibile mandalo ad annegar. « 40. Sia procurado dal magistrato nostro di haver raccordanti, non solo in Venetia, ma anco nelle nostre città principali, massime de confin, li quali doi volle l’anno debbano personalmente comparir al tribunal, per riferir se li rettori nostri havessero qualche commercio con i principi confinanti, come anco altri particolari im-portanti circa i loro portamenti; e quando se intendesse cosa alcuna contro il Sialo, sia provisto da noi rigorosamente, ma se habbi l’occhio alla calumnia. Possino anche li detti raccordanti per via de lettere portarne