Capo VII POLITICA COMMERCIALE E COMMERCIO Politica commerciale. Secondo l’art. 8 del Trattato di Berlino i trattati di commercio e di navigazione conclusi fra le potenze straniere e la Porta, allora in vigore, dovevano essere mantenuti nel Principato di Bulgaria e nessun cambiamento doveva essere apportato nei riguardi di alcuna potenza prima che questa avesse dato il suo consenso; alcun diritto di transito avrebbe dovuto essere prelevato in Bulgaria; i nazionali e il commercio di tutte le Potenze godevano il diritto di perfetta uguaglianza; le immunità e privilegi dei sudditi stranieri come pure i diritti di giurisdizione e le consuetudini rimasero in pieno vigore finché non fossero modificati dal consenso delle parti interessate. La Gran Brettagna aveva concluso con la Turchia un trattato nel 1861 sulla base della nazione più favorita e per 30 anni; fu seguita dalle principali potenze europee. In base a tali disposizioni il nuovo prnicipato incominciò la sua travagliata esistenza sottoponendo all’entrata le merci straniere a un dazio dell’8 % ad valorem e 1 % per quelle all’uscita; il diritto di transito fu pienamente libero. Di fronte agli altri paesi non firmatari del Trattato di Berlino e anche nei riguardi della Turchia la Bulgaria poteva usare il suo pieno diritto sovrano. Data però la situazione interna non fu possibile regolare tale materia con i vicini. Poiché Costantinopoli era stato importante mer-