304 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI benché minimo indizio di simili ammonizioni ai correttori, ma eziandio « la perfetta e lofale libertà dei loro sentimenti ». Circa poi all’ articolo vigesimosesto fa riflettere il Tiepolo che, in quel tempo, spettava al senato, oltre la nomina del patriarca di Venezia, anche quella di altri vescovadi di terraferma e di lutti quelli delle nuove conquiste fatte sui Turchi e nella Dalmazia. 11 Giovini poi trova assurdo il fatto delle lettere degli ambasciatori e rettori, disperse o vendute al pizzicagnolo, come è detto nell’articolo 10, poiché le lettere erano conservate neH’archivio della secreta, il quale veniva custodito da un secretario del senato, con cui il cancellier grande aveva nulla a che fare. Erronea è pure la circostanza dei bandi con confisca dei beni, publicati dagli inquisitori, mentre si sa che il bando, e le confische, e il diritto di disporne furon sempre di pertinenza del Consiglio Decemvirale. Qualche osservazione fa pure il Giovini anche intorno alla data di questo terzo Statuto. Esso, a dir vero, non ne porla alcuna; ma accenna vagamente ai tempi che fu inquisitore il signor Domenico Molino; e poiché si parla dell’ interdetto , si dovrèbbe supporlo posteriore al 1608. 11 nostro critico, però, fa osservare due cose in propòsito: la prima che se lo Statuto fosse autentico avrebbe dovuto portare la data precisa dell’anno, mese e giorno in cui venne dettalo, come s’usa sempre, anche per cose di molto minore importanza; e nop una indicazione così vaga, come è quella tolta dal nome di una persona; la seconda poi, che il titolo di signore, preposto al nome Domenico Molino, era inusitato negli atti pubblici di quella república, nei quali si dava ai