CAPITOLO XI. 299 del Consegio dei Dieci, o del senato che faccia mention de’ecclesiaslici, eccettuali i generali nostri da terra e da mar, i quali habbia questa autorità per loro stessi senza bisogno de delegation e per dignità della carica. « 25. Al generai nostro de Candia e di Cipro sia per il magistrato nostro data facoltà, occorrendo che in regno vi fosse qualche nobile nostro, o altro personaggio capo di parte, quali per i suoi portamenti slasse ben morto; quando la sua conscienlia se glie aggiusterà de non posser far altramente, del che se intenderà constiluido debilor appresso il signor Dio. « 26. Se qualche artista capitasse in altri paesi a piantar l’arte, con detrimento del mestier di questa nostra città, sia immediate rechiamado, et non obbedendo, siano imprigionade le persone a lui più congiunto de sangue, acciò mosso da questo, si risolva de venir, et volendo venir, li sia dada venia del passado, et se procuri anco de stabilirlo in Venelia; se poi anco non se resol-vesse de venir, manco per la prigionia dei suoi congiunti, sia mandado ad amazzar ove el se troverà, e morto che el sia, siano liberadi dalla carcere quelli sui parenti. Sia incaricado ogni console della nostra nalion, el ogni altro ministro che habitasse in terre aliene ad invigilar ogni novità pregiudiciabile al Stato nostro ed averlirla a noi. « 27. Se qualche vescovo (come se ha scoperto per el passado) pretendesse esercitar autorità giudiciaria contra mundani, per qualsiasi delitto, sia impedido con le buone e con le cattive. Contro di preti possano proceder a sospension a divinis, ma non nella vita; contra frati manco, perchè ancora loro prettendono non esser sottoposti a vescovi. « 28. Se qualche nobile nostro venisse ad avvertirci