296 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI la sposa che ghe vorrà por far queste cose, dovera avvisar a noi, perchó anco in questo glie sarà dada resolulion. Al Bailo nostro de Constantinopoli non occorre osservar queslo ordine, ma sia lassado nel uso de avvisar quanto ghe occorre al senato. « 14. Oltre quella cautela che noi osservaremo con li ambassadori che sarà eletti alle corone, doverà el magnifico consclier grande nostro far l’islessa ammoniliou al secretario che sarà deputado ad ogni nostro ambassa-dor, acciò scoprendo qualche interesse che fosse trascu-rado dall’ambassador, possa lui farne avvertidi a parte, con sicurezza de ollenir la nostra gratia per questa sua particolar diligentia * e spetialmente ciò sia imposto al secretario che andará coll’ambassadore a Roma, e sopra tutto se l’ambassador transgredisse le commjssion sue nel procurar benefitij o dignità ecclesiastiche per sè o per altri suoi parenti dalla corte di Roma. « 15. Se mai venisse el caso (quod deus avertal) che alcuno di noi inquisitori o altri successori nostri facesse cosa contraria al suo ollìtio e li altri colleghe volessero rimediarve, perchè ne è stada restretta l’autorità de non poter far cosa de momento che tulli tre d’accordo; per tanto, in lai caso, doverà i altri doi unire col serenissimo nostro, il qual debba intrar per terzo, e all’hora terminar quello che sarà servitio pubblico, ascosamente dall’altro collega, e l’istessose debba osservar quando fosse bisogno proceder contro qualche persona secretamente congiunta con alcuno delli inquisitori. « 10. So occorresse che perei nostro magistrato se dovesse dar la morte ad alcun, non se faccia dimostration pubblica, ma questa secretamente li adempia col mandarlo ad annegar in canal Orfano, di notte tempo.