338 CAPO X Fra i cambiamenti più importanti bisogna notare: l’imposta sul reddito globale è gravata di una sovraimposta percentuale nella misura del 70 % a favore dei comuni, 20 % per le provincie, 5 % per il fondo degli orfani delle guerre e 5 % per le camere di commercio. Quest’ultima sovraimposta grava soltanto sui commercianti, industriali e artigiani (art. 10); l’imposta sul reddito dei depositi, interessi sulle obbligazioni, dividendi, cedole ed altri pagati dalla società, dalle banche, sottoposte a controllo si ritiene al pagamento o alla capitalizzazione loro nella misura del 7 % senza alcuna sovraimposta a favore dei comuni e provin-cie (art. 16); sugli stipendi, gratificazioni, tantièmes degli impiegati statali e privati si ritiene : per un reddito fino a 20.000 lev. 2 % » » » 50.000 » 3 % » » » 100.000 » 5 % » » » 150.000 » 8 % » » » 200.000 » 12 % » » sopra 200.000 » 15 % e si ripartisce : 60 % allo Stato, 30 % ai comuni e 10 % alle provincie. I beni immobili che fino all’esercizio 1921-22 erano sottoposti all’imposta fondiaria e che negli esercizi 1922-23-24 sono stati gravati daH’imposta sul reddito globale per l’esercizio 1924-25 ritorneranno ad essere sottoposti un’altra volta all’imposta fondiaria nella misura di 4 volte di quella precedente (art. 39). L’imposta fondiaria a favore dei comuni, prevista negli art. 6 e 10 della legge sulle provincie, comuni e camere di commercio è soppressa (art. 40). L’imposta fondiaria viene sottoposta a sovraimposta : fino a 70 % ai comuni, 20 % a favore delle provincie, 5 % per il fondo orfani di guerra e 2 % per le camere di agricoltura (art. 41). Le terre seminate a tabacco, riso, pagano il doppio dell’imposta fondiaria: per le risaie 30 lev. per decara. In caso di tempeste, incendi, inondazioni il contribuente, per ciò ehe riguarda l’imposta fondiaria, ha diritto ad una dimi-