256 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI proprio, perchè questo solo defletto bastarehbe a renderlo per all' hora e per sempre incapace del privileg-gio di operare ad arbitrio senza osservare l’ordine della legge. Se poi si conosca huomo integro per tutti i capi nell’esame, li sij data secretamente facoltà del magistrato nostro di poter, per una sol volta et per una sola persona, operare con la man regia et assoluta , come lui fosse tutto il magistrato dell’inquisitori, ma per inopinato rilevantissimo et di molto pericolo di prejudicio pubblico, se caminasse per la strada ordinaria. Usato che habbi una volta questo privileggio, debba mandare subito tutto il processo formato contro il reo prima o dopo l’essecutione al magistrato nostro, acciò venga strettamente esaminato dalli inquisitori; et se tutti tre vengano in opinione che questa forma sommaria ed estragiudiciale sia stata bene usala per li riguardi pubblici, sij fatta questa dichiaratione, et al-l’hora li sij impartita autorità di usare il privileggio la seconda volta, et usandola mandi pure il nuovo processo al magistrato, acciò sij àpprobalo, o reprobato; se approbato, si potrà conceder il privileggio anco la terza volta con la stessa regola della disopra ; ma reprobalo che una volta fosse tal uso non possi mai più, nè per la carica dall’hora, nè per altra carica in avvenire, esser riconceduto, ma la persona di quel rapre-senlante ne sij fatta incapace per sempre, acciò non possi essere male usato più di una volta. Se poi per alcuna prova venisse in cognitione il magistrato nostro che questo mal uso fosse seguito per malitia, sia proceduto severamente a pena gravissima contro il rapre-seniante al suo ritorno, come sacrilego della suprema