POLICA COMMERCIALE E GOMMERCIO 247 Per schiarire più precisamente queste disposizioni il Ministero del Commercio ha diramato a suo tempo alle dogane alcune circolari dalle quali risulta quanto segue: le bottiglie e i recipienti contenenti del cognac, del vino o dei liquori devono essere muniti d’una marca indicante la provenienza e la qualità della merce (vino naturale, vino artificiale, cognac di vino, cognac artificiale, liquori artificiali, vino di essenza, ecc., ed il quantitativo in litri). La provenienza della merce può essere indicata in qualunque modo a condizione che sia intelligibile. Per esempio si considera come sufficiente se dall’iscrizione sia riconoscibile la città o il luogo dove la merce è stata fabbricata o prodotta. La ceralacca deve essere munita d’un cartellino indicante il peso in grammi, la provenienza e la specie (« pura », « con mescolanza » ecc.). Le scatole di latta (bidons) contenenti il petrolio devono portare una scritta indicante il peso netto e lordo, la qualità (« raffinato », «greggio», ecc.) e la provenienza della merce (per esempio « russo », « americano », ecc.). Lo stesso vale anche rispetto all’inchiostro ed alle materie coloranti. Le scatole di fiammiferi devono essere munite di marche coll’indicazione dei pezzi contenuti, la loro qualità (senza fosforo, ecc.) e la provenienza. I filati in matasse o cucirini avvolti su rocchetti devono portare l’indicazione della lunghezza del filo in metri o yards e ciò sui rocchetti stessi; i cucirini in gomitoli devono essere muniti di marche indicanti la lunghezza ed il peso. Merci che non sono munite delle marche o dei cartellini come anche merci che sono munite delle marche ma con indicazioni inesatte o false, non sono ammesse all’importazione nel Regno. Nell’ultimo caso la merce può inoltre essere confiscata e l’importatore può essere soggetto alla persecuzione penale. Si deve notare che secondo la legge sulle dogane (articolo 206) la riesportazione delle merci non ammesse deve