CAPITOLO XIII. 353 « 1471, 15 novembre, in Maggior Consiglio. I Dieci punisca chiunque offende il Doge nei Consigli. « 1472, 12 ottobre, in Consiglio dei Dieci. Sia colpito dai Dieci qualunque nobile colpevole di ambi lo.— Questa legge fu confermata dal Maggior Consiglio nel dì 11 maggio 1555 e ripetuta il 21 dicembre 1697 in senato. « 1480 (senza data di mese), in Consiglio dei Dieci. Che nessun nostro zentilomo de Pregadi, Collegi e Consiglieri secreti e de che grado e condizion, non possa conferir, razonar, aldir (1), nè consejar alcun forestiere nè ambassador non suddito della Signoria nostra de cose pertinenti allo Stado nostro, nè a casa soa, nè fuor di casa, salvo per riferir alla Signoria nostra ; el qual riferir debba immediate far a quella, o veramente a capi di Dieci, come più conveniente li parerà, secondo le materie; e non lo facendo caza (2) in pena di ducati mille, et in exilio di Venezia e del distretto per anni do; della qual pena la metà sia dell’accusator, e sia tegnudo de credenza (5) e l’altra metà pervenga nella camera. — Questa legge fu rinnovata il 9 settembre 1542 in Consiglio dei Dieci, e la pena del bando fu accresciuta a tre anni. Riconfermata nel 1602, 28 novembre, il bando fu per dieci anni: ripetuta posteriormente più volte. Nel 1759, il 28 giugno, fu dal Consiglio dei Dieci estesa anche alle donne nobili. (1) Ascoltare. (2) Cada. (3) TcnuU) Spreto. ST. BEI. CONS. »E! DIECI — Voi. I. 45