CAPITOLO XIII. 545 « 1664,5 gennaro, C. X. Proibizione a’nobili segretarii, e di cancelleria di trattar con principi e ministri esteri, sotto le pene dei propalatori del secreto. «---13 gennaro, C. X. Chi sparla del governo e delle pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene di propalatori de' segreti, che sono della vita e della roba. Nobili che abbiano avuto- ingresso ne’Consigli segreti, secretarli, ecc. non escano dallo Stato. « 1668, 29 maggio, C. X. Proibizione delle parrucche e trasgressori di ogni condizione siano castigali colla potestà sommaria del tribunale. « 1669, 8 luglio, C. X. Rimessa agli Inquisitori la parte 29 giugno pass, del M. C. per le risoluzioni che stimeranno di publico servizio. «--26 agosto, C. X. Raccomandato agli Inquisitori di Stato il rispetto delle chiese et onestà de’mo-nasteri, acciò questa materia sia regolata dalla lor sommaria autorità. « 1671, 9 luglio, C. X. Proibizione di paggi, lacchè, staffieri, ecc. Inobbedienti siano castigati colla sommaria autorità e riti soliti del supremo tribunale. « 1685, 23 luglio, C. X. Inquieriscano contro disordini nella giustizia distributiva. « 1691, 25 giugno, C. X. Inquieriscano perchè lettere dei capi da mar, sia in cifra che fuori, siano scritte dai segretarii di cancelleria o da essi. « 1702,11 decèmbre; 1703,19 luglio, in C. X. Ricercate (dimande) del senato, circa la licenziosità dei sentimenti in proposito dei giuramenti, rimesse agli Inquisitori. ST. DEL COKS. DEI DIECI — Voi. I. 44