436 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI la licenza di quel tal iiobile denunciado. Se si trova che non habbia passato che alle minaccie, senza offesa de fatti, sia chiamadoal tribunal, et li sia fatta rigorosa aramonition, de desister per sempre, et, poi, sia dato in osservanza a più de un raccordanti; et, caso che non obbedisse in avvenir all’ammonilion, sia fatto catturar, et stia, per il manco, tre anni sotto i piumbi; et se, dopo liberado, si facesse tutta via la terza volta reo, sia mandalo ad annegar. Sedi primo tratto se trovasse che le minaccie fossero siate accompagnate da fatti et da ingiurie, sia castigado severamente nella persona, oltre alla pena della carcere conforme al delitto; et se il trascorso ¡fosse grave, possa anco esser privato della vita ad esempio d’altri, et per dichiaration valevole che questo delitto se vuol a fatto eslirpado, come pessimo in se stesso, et per mal esempio ai caporioni della terra ferma, in questo caso che si condannasse a morie quel nobile, bisognerà far la giustizia publicamente per cavare il beneficio dell’esempio d’altri, et per questo caso si ommelterà il costume ordinario del magistrato nostro. Olire alla pena che in qualsivoglia grado si darà a quesli nobili licentiosi, si doverà haver mira da successori nostri di ritrattar sempre, in quanto sia possibile, tulio ciò che sarà stalo fatto con quella violentia. 14 Ogni caso atroce che fosse comesso da alcuno de’ capi delle maestranze deH’arscnale, sia assunto dal magistrato nostro; se si haverà il reo nelle forze, sia fatta la giustitia con qualche riguardo del bisogno che ordinariamente ha il pubblico di simili persone, o vero, se l’eccesso ricercasse, sia tardato nella espedilion, el intanto li sia dato il veleno ascosamente. Se poi fosse absente, sia bandido con assegnarli una città nostra per suo confin, ma di quelle che siano più mediterranee et lontane da