I CAPITOLO il. 37 Alla nomina si procedeva così, nel primo Maggior Consiglio dell’agosto, si eleggevan tre del Consiglio dei Dieci; nel primo dell’altra meta dello stesso mese, altri tre; lasciando pel settembre i rimanenti (1). Dal complesso del surriferito decreto, e da alcune frasi, in ispecie, si scorge come, negli affari di Stato (super istis negotiis istarum novilaluni), potevano i Dieci giudicare e sentenziare a loro talento, senz'obligo di rendere ragione di sorta a chicchessia (possint facere quae eis videbuntur). Ed ecco perchè questo tribunale , ravvoltosi poi anche nel velo del più profondo mistero , incusse ben presto tanto sgomento, lì peggio si è che non erano ben dichiarati i limili della sua competenza, mentre la legge lo faceva giudice non solo, in caso di aperta congiura, ma eziandio in tutte quelle circostanze che potessero dar luogo a sospetti di ribellione, od anche solo che potessero in qualche modo a ribellione ririferirsi (et super omnibus quae ad ea quocumque modo spectant, vel spectari possint). Hanno adunque un bel dire gli scrittori stipendiati dall’ istessa republica perchè gliene facessero il panegirico; ma in questo, noi non sappiamo dar torlo a quegli stranieri, i quali, dettando l’istoria, lontani da ogni influenza d’ira o di parie, mal seppero celare il senso di paura e di avversione che faceva loro un sì cupo e tenebroso tribunale. INèci fa meraviglia se essi sono incorsi nel biasimo di coloro, i quali hanno dovuto scrivere per commissione del Consiglio e sotto la sua censura; (1) Consueludo est quod in primo Majore Consilio mcnsis Augusti, fianl tres de Consilio X., et trunsacto dimidio mensis, in primo consilio fant ahi duo et sic servaturin mense septembris de uliis quinque.