278 CAPO Vili dopo l’entrata in vigore della legge e terminate alla fine dell’anno 1923 sono esentate d’imposte sui fabbricati e sui capitali fino al -1930. Secondo l’art. 3 il Consiglio dei Ministri può diminuire le tasse di trasporto ed i dazi e facilitare il trasporto stesso e le forniture dei materiali di costruzione. La nuova legge sugli alloggi del 27 giugno 1924 abrogando la legge del 16 maggio 1921 ha adottato disposizioni meno rigorose in riguardo dei proprietari e loro diritti di proprietà mentre nella prima legge era previsto una stanza per ogni due membri maggiori della famiglia del proprietario; nella nuova legge è previsto invece una stanza per ogni membro maggiore (vedi art. 8, p. es., della vecchia legge e art. 4 della nuova legge). Come base degli affitti nella vecchia legge è stato preso il prezzo medio del 1915, però senza sorpassare l’aumento del 60 %, invece nella nuova legge l’aumento degli affitti alla stessa base di prezzo medio del 1915 è fissato 8 volte di più e quello per i negozi a 12 volte (art. 9). Nella nuova legge i proprietari di case dispongono della scelta dei loro inquilini fra quelli che la legge protegge. Nella nuova legge sono previste delle gratificazioni d’affitto per gli impiegati poveri. Escluso l’affitto fissato che l’inquilino deve pagare, secondo la nuova legge questi paga anche la parte corrispondente delle tasse : acqua, elettricità, immondizia, ecc. (articolo 10). Sono protetti dalla nuova legge tutti coloro che dall’entrata in vigore della legge profittavano dei benefici della vecchia legge, esclusi però i banchieri, gli industriali, gli appaltatori, commercianti all’ingrosso, le società commerciali, i proprietari di bottiglierie e tutti i privati che potrebbero pagare il libero affitto (nelle nuove costruzioni e simili) in misura di un quarto del loro reddito globale fissato dalle autorità finanziarie in conformità dell’art. 5. La nuova legge estende il diritto dei proprietari di resinazione del contratto d’affitto (art. 8 della nuova legge).