260 CAPO Vili daie a vapore e dei serbatoi in cui vi è vapore o gaz in pressione. Le verificazioni si fanno al montaggio e dopo di ciò periodicamente e inaspettatamente. Per tale scopo si istituì presso il Ministero competente un ufficio speciale con un congruo numero di ispettori ingegneri e loro sostituti meccanici, tutti con il diritto di ispettori del lavoro. La legge prescrive che gli operai addetti alle caldaie a vapore devono avere almeno 18 anni; la durata del lavoro è al massimo 11 ore. Il principale difetto di questa legge è che la trasgressione alle sue disposizioni è punita con un’ammenda insignificante, da 100 a 2.000 lev. cioè da 3.5 a 35 lev. oro. Legge a favore degli operai combattenti del 1917. Tutti gli operai e impiegati degli stabilimenti privati chiamati sotto le armi conservano il loro posto dopo la smobilitazione; essi hanno diritto alla metà dei loro salari e stipendi, cioè dal 1 settembre 1916 alla fine della guerra. Legge sull’igiene e l’incolumità del lavoro. Tale disegno che era stato preparato fin dal 1914 fu approvato e divenne legge il 15 die. 1917; abroga interamente la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e quella sull’ispettorato del lavoro. Essa riguarda : l’igiene delle officine, l’assistenza medica, età degli operai e durata del lavoro. La legge enumera una serie di misure per preservare gli operai dagli infortuni come pure quelle per garantire la salute negli stabilimenti dove si lavora; si prescrive che venga messa a disposizione sufficiente acqua potabile, luoghi comodi per consumare i pasti, per il riposo e per conservare i vestiti; buoni lavatoi, latrine, ed altre comodità che corrispondono alle esigenze dell’igiene e della morale. Come pure i datori di lavoro sono obbligati di costruire igieniche abitazioni per gli operai-