CAPITOLO XI. 301 dove se trova; e se tanto non se podesse, ghe sia levata la nobiltà per decreto del Consiglio dei Dieci et siano liberadi i parenti. « 55. Se alcun nobile nostro volesse aparentarse con alcun principe forestiere, non sia admesso il contrailo di nozze, se prima di far il matrimonio non haverà dimandata et ollenula la licenza dal senato o dal Consegio de’Dieci. « 54. Resti proibito a lutti li rettori de prima dignità di poder far nozze per sè, figlioli, fratelli o nipoti con dona nobile delle cilfa nostre suddite; ma volendo far questo, debba prima finir il suo regimenli e poi presentar la supplica al magistrato nostro, il quale doverà far chiamare i più propinqui della dona, eteliam la dona ¡stessa, e conoscendo che non vi sia corsa alcuna violentia, li sij poi data facoltà di contragere. « 55. Se occorresse che alcun nobile avengano in senato overo nel maggior Consilio, andasse fuora d’eslrada e disputasse cose che potessero portar pregiudilio pubblico, sia fallo desmonlar de rengha immediate da alcun capo del Consegio de’ Dieci. Ma quando disputasse dell’autorità dell’istesso Consegio de’Dieci et portasse cose che potessero portar pregiuditio alla detta autorità, sia sopporlado per quella volta, ma sia poi calturado immediate e sia giudicato conforme il delitto, e non potendosi haver nelle forze, sia fallo ammazzar privatamente. «56. Nel retorno che farà ogn’ ambassador nostro d’alle corte, sia secrelamente inquirido dal magistrato nostro, se veramente el detto ambassador habbia avuto da quella corte alcun regalo mazzor de quanto l’haverà presentado in collegio, e trovandosi di sì, sia fallo chiamar al tribunal, e sia processala la causa de haver ascoso e sia proceduto conforme al servicio pubblico.