v CAPITOLO IX. 257 autorità pubblica; ma se l’abuso sij seguito per ignoranza la pena non si estendi ad altro che alla incapacità perpetua già detta. Quando si concederà questo privileggio alla partenza del rapresentante si debba far in scritto segnato da tutti li tre inquisitori, et li sij dato giuramento di fare questa giustitia senza passione, del che s’intendi costituito debitore avanti Dio , et il magistrato nostro; et per maggiore sua informatione li doverà esser letto il presente capitolo. Inventario de li rapresentanti a quali et non altri si possi concedere questo privileggio, se 1laveranno le conditioni personali già registrate. Generali tutti da terra, et da mar. Li ambasciatori a Roma et a Vicna ordinarij. Ogni ambasciatore straordinario a testa coronata. Li rettori de Padova et Brescia. 6.° Spesse volle li ambasciatori de’ prencipi ricercano per gratia la liberatone di alcun bandito, et frequentemente vengono esauditi dalla pubblica benignità; e chiamala la prudenza pubblica a ricavare alcun benefìcio della facilità che si osserva nell’ annuire alle istanze de’ supplicanti. Perciò resti terminato che in avvenire quando alcun ministro de’ principi ricerchi liberatone di alcun bandido, et che il senato o il con-seglio di Dieci concorrà alla istanza, che li successori nostri debbano fare diligente esame della persona liberata, et se ritroveranno che sij de conditione volgare, ST. DEI. CONS. DEI DIECI. — VOI.. II. 33