280 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI all’¡slesso Dnru non riesce di poco peso una circostanza siffatto. Ma egli s’ingegna di trovarne poi la ragione nell’ indole troppo circospetta e paurosa degli storici veneti; e d’altronde si da ad intendere di provarne incontrastabilmente l’autenticità, e col confronto di tre esemplari trovatisi di essi statuti, che si rinvennero perfettamente conformi ; e pei varii brani citati dal cavaliere Soranzo, nobile veneto, nella sua opera intorno al governo di Venezia, scritta nel xvu -secolo: i quali brani, benché mollo probabilmente estratti da qualch’ altro esemplare di detti statuti, riescono in perfetta consonanza con quelli trovati a Parigi (1). Di un’altra copia degli statuti degli inquisitori di Stato, esistente in Firenze nella biblioteca Riccardi, fa cenno il Daru ; ma in questo manoscritto si trovano alcune varianti, massime nelle date, per cui il nostro autore non esita a proclamarlo assai meno competente de’suoi trovati in Parigi, e perchè posteriore, e perchè alquanto incompleto. In lutti però questi diversi manoscritti si trova un decreto del Gran Consiglio del 16 giugno 1454, il quale vantando l’utilità della inslituzione permanente del Consiglio dei Dieci; e considerata la difficoltà di radunarlo in tutte le circostanze in cui riesce necessario il di lui intervento, gli concede il diritto di scegliersi Ire de’suoi consiglieri, con facoltà di toglierne uno fra i consiglieri del doge, per affidar loro la publica vigilanza e la giustizia repressiva. Avrebber perciò il titolo di Inquisitori di Stalo. E prescritto nel decreto che questi inquisitori debbano rimanere in carica solo fin quando fanno parte del (1) Daku, lib. xvi.