248 STORIA DEL CONSIGLIO DEI DIECI inquisii ori, se ancor noi saremo di lai parere, sia accompagnata la lettera del savio di settimana diretta a quell’ambassatore, representante, o altro ministro nostro al quale aspetterà l’esecutione con un ordine nostro che così debba esequire, e ciò non solo per giustiiìca-tione del rapresenlante stesso, ma per efficacia di comandamento, al quale non si possa negare obe* dienlia. 2° E uso mollo antico che ogni volta che il serenissimo nostro ricerchi li consiglieri a proponer parte nel maggior conseglio che si debbano creare li correllori delle leggi, essi consiglieri siano pronti a proponer della parte, nella quale si esprime di conceder autorità alli stessi correttori di proponer qualsisia regolalione che le paresse propria al maggior conseglio, tanto di leggi civili quanto de criminali et miste, ma ciò che più rileva, anco del modo de giudicij , autorità et delibera-tioni del conseglio di Dieci, e del senato, essendo tale la forma della elellione d’allri correllori che ne’tempi antichi sono siali eletti. Però meritando gran conside-ratione questa autorità di proponer modificatione e cor-relione de'consegli tarilo importanti ne’quali sla riservata tutta la politica del sialo interna, e esterna, resti terminado da noi che sij lasciato correr l’uso antico di proponer la crealione de’ correttori ad ogni richiesta del serenissimo et sia pure lascialo correre il tenore deli’autorilàloro ordinaria, perchè alterare questa forma ch’è introdotta dall’antichità porlarebbe sospetto alla moltitudine del maggior conseglio; ma elette che siano le persone delli correllori siano fatti chiamare in camera del serenissimo privatamente evi si trovino li tre