74 CAPO I Del credito (30 milioni servono per l’incoraggiamento dell’istruzione professionale) approvata con la legge del bilancio 1925-26, 20 milioni sono messi a disposizione del Ministro di agricoltura per aprire scuole complementari di agricoltura. 1. - Scuole complementari. — Saranno aperte presso i ginnasi nei villaggi e nelle città agricole il cui scopo è ‘di dare ai giovani dei due sessi delle nozioni di agricoltura e sue branche, economia agricola, economia domestica e conoscenza pratica (art. 2). La frequenza è obbligatoria per tutti i giovani (d’ambo i sessi) la cui occupazione principale è l’agricoltura, che hanno finito il ginnasio e che non siano d’età superiore ai 18 anni i maschi e 16 le femmine, e che non frequentino altre scuole agricole o professionali o ne siano impediti da malattia contagiosa (art. 5); i genitori che non adempiilo tali norme incorrono in una ammenda da 100 a 2.000 lev. (art. 7); sono esentati dalla frequenza gl’indigenti. La durata è di 2 anni di almeno 4 mesi (art. 8). Gl’insegnanti saranno pagati sul bilancio della pubblica istruzione e con le stesse norme degli altri insegnanti; sono così alla dipendenza di tale Ministero. 2. - Scuole pratiche. — Lo scopo è di preparare dei buoni agricoltori (art. 21); i corsi durano due anni completi (dal 15 sett. al 15 luglio); sono ammessi specialmente i figli di agricoltori che abbiano non più di 18 e 16 anni e che abbiano terminato il ginnasio; la pensione è gratuita contro il lavoro che prestano presso la scuola; sono esenti da tasse. 3. - Scuole medie. — Preparazione teorico-pratica per la scuola superiore; sono mantenute dallo Stato con sussidi delle amministrazioni provinciali; il corso dura 5 anni; i giovani si ammettono per concorso fra quelli che abbiano finito con successo il ginnasio, e si preferiscono i figli di contadini; si paga la pensione ma non si pagano le tasse. 4. - Istituti speciali. — Comprendono : viticoli, orticoli e per massaie; la durata è due anni; ammissione: diploma