l’industria chine moderne, con un capitale di almeno 20.000 lev. oro e 20 operai. Fissava anche la specie di attività : filati e tessuti di cotone, seta, lino e canapa; candele di stearina; maioliche e vetrerie; zucchero; carta; amido; prodotti chimici; fiammiferi; colla; articoli metallici; prodotti minerari e metallurgici; cemento e calce idraulica; conserve; tutte queste industrie dovevano godere i seguenti vantaggi : 1) esenzione da tutte le imposte dello Stato e addizionali dei comuni; 2) entrata in franchigia di macchine, pezzi di ricambio, materie prime e semi-fabbricati che sono necessari per la fabbricazione e che non si producono in paese; 3) trasporto di queste e dei prodotti fabbricati sulle ferrovie dello Stato con tariffa ridotta (35 %) e esenzione di diritto di accisi, octroi, ecc.; 4) nelle forniture allo Stato e ai comuni sono preferiti i prodotti del paese se il loro prezzo è superiore del 10 % ai similari stranieri; lo Stato deve concludere contratti di fornitura con le industrie locali per 5-10 anni, e ciò anche quando le fabbriche non son ancora in esercizio allo scopo di promuovere la loro fondazione; 5) lo Stato da i terreni necessari in proprietà condizionale sulle grandi vie di comunicazione e sulle ferrovie. Tali norme più o meno cambiate in seguito sono state la base della legislazione a favore dell’industria locale. Esse divennero legge e applicata nel 1894 con pochi cambiamenti i cui vantaggi furono estesi nel 1897 anche a stabilimenti che avevano un carattere agricolo. Nel 1904 si fece una inchiesta dalla quale apparve il progresso fatto dalle industrie protette dallo Stato per un decennio e da cui risultò esserci 166 stabilimenti di cui 57 per industrie alimentari; 51 industrie tessili cioè queste due branche costituivano i due terzi; la produzione totale era più di 32 milioni lev. oro e i capitali investiti più di 30 milioni lev. oro; gli operai ammontavano a 5-6 mila; HP 9-10 mila; la produzione, consisteva principalmente in farina, riso, zucchero, spirito, filati e tessuti di lana, filati di cotone, passamaneria di lana, ecc. Bisogna notare che prima dell’entrata in vigore della 9. — Focaetle, La Bulgaria.