193 1) apre un credito personale, in base ai capitali, alla responsabilità illimitata e limitata dei soci; 2) dà mutui e anticipi, o apre conti correnti contro pegno di bestiame, macchine agricole, prodotti agricoli non deperibili, depositati in magazzini, sylos ed elevatori e altri, che siano proprietà della Banca o sotto il suo controllo, o i pegni possono rimanere presso le cooperative; 3) alle cooperative di produzione, alle unioni, la Banca, oltre il credito previsto nei 2 punti suddetti dà anche il credito ipotecario; 4) ai sindacati delle acque, costituiti secondo la legge speciale, la Banca concede mutui a lungo termine contro garanzia dello Stato; 5) regola la compra-vendita in comune delle cooperative, unioni e federazioni, ecc.; 6) riceve la eccedenza delle medesime da utilizzare per i conti correnti a interesse e depositi a termine e senza termine, con o senza interessi da capitalizzare. Tutte queste operazioni sono effettuate direttamente dalla Banca colle cooperative agricole e non a mezzo delle loro centrali. La Banca Agricola ha il diritto di controllo e di sorveglianza su tutte le cooperative agricole, sindacati, unioni e federazioni che sono da esse ereditate, esercitando su di esse ogni diritto di controllo che la Banca Centrale Cooperativa ha in forza dell’art. 70 della legge sulle cooperative. Le cooperative accreditate dalla Banca Agricola non possono cambiare lo Statuto senza l’approvazione di essa, non possono ricorrere al credito di terzi senza l’approvazione di essa. Verso la fine del 1920 la Banca Cooperativa Centrale finanziava e guidava 743 cooperative con un credito di 50 milioni; si aveva così un credito medio di 65.000 leva per ogni cooperativa, il che dati i bisogni di crediti degli agricoltori era insufficiente, perchè le unità economiche, circa 85.000, non avevano che un credito di 585 leva ognuna. Dato ciò, gran parte delle cooperative, si trovava in una 13. — Focarile, La Bulgaria.