278 S. GEORGIO MAGGIORE alla Camera di Commercio. Questa vi elesse in cappellano, nel 1811 del mese di luglio il benemerito prete Paolo Gerarciini già monaco benedettino, cui morto nel i854 a’ 17 agosto, fu nel giorno 18 detto interinalmente appoggiata 1’ ufficiatura della chiesa al fratello suo don Bernardo ; il quale fu eletto poi cappellano nel giugno 1856; ma avendo don Bernardo nel 20 marzo 1857 rinunciato volontariamente al titolo e al beneficio per ritirarsi in Terraferma, venne nel 22 marzo slesso dalla Camera eletto in luogo di lui l’attuale prete Giambatista Trevisanato, uomo distinto per il suo sapere, e per lo suo zelo nell’officiatura e nitidezza del Tempio, Proseguivano nel 1809 i lavori di riduzione dell’isola, i quali vennero distinti in due classi ; quelli di adattamento di locale che 1’ Amministrazione della dogana si è assunta a proprio carico trattenendo per suo conto il prodotto del diritto di magazzinaggio e delle pigioni di magazzini affittati ai negozianti che avessero desiderato di averne di separati; quelli per Tescavazione del canale, e per altre opere esteriori, per la esecuzione delle quali venne assegnata 1’ antecipazione di fondo apposito risarcibile col prodotto di una tassa straordinaria che fu intitolata temporanea, dovendo cessare dopo l’ammortizzazione del debito. Le spese di manutenzione ordinaria del grandioso fabbricato, e quelle dell’ officiatura del tempio dovevano sostenersi col prodotto di addizionali sopra il diritto di magazzinaggio, e sulle pigioni dei magazzini: addizionali che non furono mai attivate onde per tanti aggravii non disertare la concorrenza del Porto Franco. Un decreto 21 marzo 1809 contiene alcuni ulteriori provvedimenti sull’ esecuzione dei lavori , e la tariffa della tassa temporanea. Fu’ in questo tempo, io credo, che si lastricò la via del Porto Franco con molti pezzi di lapidi sepolcrali tolte dalla demolita chiesa di santo Antonio di Castello, ciò che ho notato ove parlai di quella chiesa ( Voi I. pag. >58. 169)' Nell’anno 1812 si dovette organizzare il Porto Franco di s. Giorgio coi sistemi degli Entregos francesi ; e i decreti 27 giugno 1811 e 24 dicembre 1811 statuirono i principi» generali del nuovo ordine di esso ; e quello del i5 aprile 1812 particola-rizza i modi di esecuzione relativamente all' Entrepos di Venezia cui si è. conservata la denominazione di Porto Franco. Con detto decreto i5 aprile 1812 fu ingiunto alla Camera di Commercio, di far eseguire ed il compimento dei lavori già predisposti pel Porto Franco, e quelli maggiori che pur si trovarono necessarii in aggiunta, dovendo sempre essa pensare ed alla manutenzione dell’ intero fabbricato del-FIsola, ed alla officiatura della chiesa; esentuata però essa Camera dalle rifusioni cui con anterior decreto la si voleva tenuta verso l’amministrazione della Dogana per le spese che questa aveva sostenute nell’interno adattamento dei locali giusta il decreto 1808. Negli anni 1814 e 1813 cbe furono i due primi dell’amministrazione Austriaca continuaron le cose sullo stesso piede; il Porto Franco di s. Giorgio non era che una gran dogàna ; la custodia delle merci depositatevi era affidata ai doganieri ; i magazzini, affittati ai particolari per potervi deporre le loro proprietà, erano sotto chiave della dogana ; e le franchigie consistevano nell’abbreviazione di alcune pratiche di manipolazione, e nella esenzione del dazio di transito per tutte le merci che per transitare al territorio Italiano avessero toccato l’Isola di s. Giorgio. Colla vista di favorire maggiormente il commercio di economia nel Fabbisogno 1816 si è data una nuova configurazione al Porto Franco ; lo si eresse in uno stabilimento apposito ed indipendente dalla Finanza, destinato a ricevere in deposito qualunque merce estera ; la Finanza limitossi a custodire gl’ingressi ed il circuitoesteriore, e si ritirò da ogni giurisdizione, fuori che per le privative, nell’interno del- lo stabilimento. La Camera di Commercio ne divenne l’amministratrice. Essa assunse il carico di depositaria delle merci appartenenti a’ proprietarii che non avessero magazzini particolari ; si é pur incaricata dalla ihterna polizia, e progredì nell’ impegno che aveva di provvedere ad ogni spesa così per le opere che restavano ancora a farsi, come per quelle di ordinario mantenimento di tutto il fabbricato e del— l’officiatura della chiesa. Fu lasciato a suo favore il diritto di magazzinaggio, ed il prodotto della pigione per quei magazzini che si affittavano a ditte determinate. La