383 ogni impresario di ballo di farlo eseguire o permetterlo nella propria Sala, sotto pena di f.ni 20 per persona ».la Il Frizzi giudicava invece che il ballo col suo moto ben regolato poteva giovare alla conservazione, promuovendo « una certa elasticità nel nervoso sistema ».2" Già allora vigeva un provvedimento sociale, che disponeva che quelli che si divertivano dovessero fare un piccolo sacrifìcio a favore di quelli che soffrivano. La Commissione di Polizia era incaricata d’esigere una tangente « non solo dalli balli publici, ma eziandio dalli Balli privati senza maschera, ove si paga sì nella città Capitale, che nel distretto territoriale e dovrà tale importo secondo la consuetudine fin’ora usitata impiegarsi a benefizio de’ poveri ».21 Una « Scrittura fra la Direzione Teatrale ed il sig. Giuseppe Maurizio per l’arrenda de’ Balli Publici » del 1771, ci fa conoscere quali fossero i diritti ed i doveri degl’impresari. Un Regolamento da Ballo, pubblicato per il carnevale del 1773, nel suo gergo austro-burocratico, ci dà poi una quantità di piacevoli particolari sugli usi ed abusi correnti. Rimando perciò il lettore z\VAppendice, dove li troverà riprodotti integralmente.22 Nel 1774, verso la fine di novembre, fu pubblicata una disposizione della polizia concernente i balli privati, che, sotto pena di 50 ducati, non potevano esser dati senza espressa permissione. Permessi invece erano i balli pubblici, in due luoghi diversi,23 uno per il ceto nobile, l’altro per le persone ordinarie, sotto la sorveglianza di alcuni commissari, incaricati di prevenire i disordini e le licenze ».24 Fatta la legge, trovato l’inganno. « In tutte le osterie, bettole, ed anche in luoghi sospetti » si teneva « sala di ballo fino alle ore dieci della sera a piacere, senza previa insinuazione e permesso della Direzione di Polizia »; ma con un’ordinanza del 2 novembre 1786, la Direzione di Polizia proibì i balli sotto pena di fiorini dieci, tassando i permessi per ogni volta a lire sei, a benefizio dell’istituto de’ Poveri; permessi, notava, che « verranno accordati per que’ tempi, ed ore, che non pregiudicano i diritti dell’impresa de’ balli pubblici >>.25 Nel 1777 « viene accordato all’impresario il ricavato de’ Publici Balli consistente in Ori 240 ». Nel 1780 comparve un’ordinanza riguardante i giorni destinati ai balli : « Con graz. Sovrano Rescritto segnato li 4 corr. si è compiaciuta S. I. R. A. M. d’ordinare che nel Tempo di Carnevale posson essere permessi i Balli solamente nei giorni di Domenica, Lunedi, Martedì, e Mercoledì ma non mai nel giorno di Giovedì e che ne’ suddetti giorni [ eccettuato però l’ultima Domenica e Lunedì di Carnevale: ! i detti quali debbono terminare alle ore due dopo mezza notte, e l’ultimo giorno di Carnevale poi debbano terminar alle ore undici e mezza. Trieste i8/9bre 90 ».26 « L’alternarsi nell’ordine dei balli dura tutto il carnovale — riferisce il Kollmann —, ma nell’ultimo giovedì e negli ultimi tre giorni non ci si accontenta più del limitato spazio delle Sale di ballo, con le ore delle lunghe notti invernali; che si precipitan già verso la mezzanotte le maschere a piedi,