18 noltre bisogna tener presente che le deficienze di Susak possono, in tempo brave, essere eliminate. Epperò ai dirigenti responsabili delPavvenire economico di Fiume incombe l’obbligo di vigilare e di provvedere tempestivamente, affinchè sia difesa, mantenuta e anche aumentata l'efficienza del porto. Soprattutto, data la nuova attrezzatura dei porti dalmati, dobbiamo impedire che i traffici destinati naturalmente ai nostri porti, attratti da benefici di monopoli e da tariffe preferenziali, prendano altra via, con grave danno del nostro commercio marittimo. 5. Torna quindi a proposito ricordare l’opera recentemente svolta dal Governo fascista a favore dei porti di Trieste e di Fiume. 11 Capo del Governo italiano aveva negli ultimi anni fissate le direttive per la ricostruzione danubiana, precisandole successivamente a Stresa, e determinandole nel Settembre 1933 nel suo memorandum. Appunto da tali direttive e da tale piano danubiano sono scaturiti i Protocolli di Roma del 17 Marzo 1934, che hanno segnato un passo deciso verso il riassestamento economico internazionale. 11 primo Protocollo firmato a Roma dalle tre Potenze è essenzialmente politico; i tre firmatari si impegnano a consultarsi su tutti i problemi che li riguardano, allo scopo di svolgere una politica concorde, secondo i piani prestabiliti. Gli altri due Protocolli hanno contenuto strettamente economico: mentre il secondo riguarda tutti e tre i Paesi, il terzo è limitato all’Italia ed all’Austria e si riconnette ai precedenti per le questioni particolari. Tali Protocolli stabiliscono: a) l’allarga- mento delle convenzioni commerciali esistenti tra l’Italia e l’Austria, l’Italia e l’Ungheria, allo scopo di facilitare le esportazioni reciproche, sviluppando il carattere complementare delle rispettive economie nazionali; b) la concessione di dazi preferenziali a prodotti industriali austriaci e la conclusione di intese fra le industrie austriache e quelle italiane; c) l’adozione dei provvedimenti necessari per superare le difficoltà derivanti all’Ungheria dal ribasso dei prezzi del grano; d) lo sviluppo del traffico di transito attraverso i porti adriatici (Protocollo II, Art. 3: « I tre Governi si obbligano a facilitare ed a sviluppare quanto più possibile il movimento di transito nei porti dell’Adriatico. A questo scopo saranno conclusi quanto prima possibile accordi bilaterali »). Grazie alla attivissima azione svolta dalle amministrazioni competenti, vennero firmati il 14 Maggio Accordi separati, che danno rapida applicazione ai Protocolli del 17 Marzo. L’Accordo italo-austriaco contiene: a) la concessione a favore dell’Austria di diritti preferenziali per un numero considerevole di prodotti industriali; b) la concessione a favore dell’Italia, sotto il regime della clausola della Nazione più favorita, di alcune facilitazioni di carattere doganale per un certo numero di prodotti, la maggior parte dei quali è di tipica produzione italiana. L’Accordo italo-ungherese contiene: a) l’impegno da parte dell’Italia di acquistare per mezzo della Società «Safni» da una organizzazione ungherese un milione ed eventualmente due milioni di q.li di grano, ad un prezzo che permetta all’Ungheria una conveniente valorizzazione del suo prodot-