ASSISTENZA E SALVATAGGIO 145 lenza relativa, per ciò derogabile, di territorio. E, oltre la espressione letterale « indicata materia », anche la costituzione preordinata di quei collegi, a cui all’uopo si aggiungono due esperti nominati annualmente dal ministro di giustizia, dimostra che si tratta di una giurisdizione speciale. Intanto lo stesso progetto mantiene col seguente art. 616 il sistema della legge del 1925, che dispone una competenza esclusivamente territoriale : « le azioni dipendenti da urti di navi o galleggianti e da ogni altro sinistro marittimo » possono essere promosse davanti il giudice del luogo deH’avvenimento se il sinistro sia avvenuto nelle acque dello Stato, o davanti al giudice del luogo del primo approdo se il sinistro sia avvenuto fuori del mare territoriale ; ciò quando non siano instituite nel luogo di residenza o domicilio del convenuto. Cosi la competenza preferita è quella territoriale del convenuto, poi quella del luogo deH'avvenimento o del luogo del primo approdo. Ma può essere mantenuta questa competenza, se dal convenuto viene eccepita l’incompetenza per materia per le magistrature predette di Genova, Napoli o delle altre città designate dall’art. 615? - Evidentemente no. * E allora la disposizione, che l’ammette, è un caso di competenza territoriale inutile e sempre ad nutum delle parti, non nel senso che possano accettarla, ma nel senso anche che possono negarla, richiamandosi alla competenza speciale ratione wateriae delle Sedi designate pei sinistri. O si deve intendere, che la giurisdizione di queste funziona se non si è invece intentato il giudizio di domicilio del convenuto o di luogo deH’avvenimento? — E allora vien disertata la competenza di queste Sedi, perchè 10