ASSISTENZA E SALVATAGGIO 169 venimento fortuito, per esempio, il colpo di mare che aggrava i danni perchè non si chiudono i compartimenti stagni della nave, o l’acqua che penetra nella stiva durante una tempesta etc. Si deve proporzionare alla parte di colpa e di fortuito l’obbligo dell’assicuratore a indennizzare, e va sottratto quanto può essere attribuito alla colpa. E si è adattato il criterio della esclusione del quarto o della metà pel vizio o per la colpa d<*l comandante. Ma anche qui è questione di apprezzamento di fatti e di circostanze. E lo stesso è nei casi in cui un fatto di colpa o di vizio si presenti in rapporto successivo di causalità : il vizio porge l'occasione al fortuito, o viceversa II fortuito sviluppa il vizio preesistente. La pratica marittima si è orientata attorno a distinzioni che spostano, ma non risolvono la difficoltà. Si è parlato, nella dottrina e pratica inglese, che dà il tipo alla tesi, di causa immediata e di causa prima. Se causa del sinistro, diretta e prossima è stata il rischio coperto dall’ assicurazione, non importa il fatto lontano del vizio o della colpa, il rischio eccezionato dall’ assicurazione (causa proxima, non remota spectatur). Il criterio è apparso semplicistico, perocché una causa immediata può non essere la vera causa dell’ accidente. E si fa all’ uopo I’ esempio decisivo del getto, in cui la causa immediata è la volontà del comandante la nave, ma la causa vera è il pericolo della nave e del carico. Da questo punto di vista pare più ragionevole l’opinione adottata specialmente dal codice tedesco del collegamento de’ rischi alla causa lontana o vicina che sia determinante vera ed efficiente del sinistro. Ed è I’ opinione accettata dalla maggioranza. «