24 IL DIRITTO MARITTIMO DI Nell’art. 135 si dispongono norme pel recupero di altri oggetti naufragati (merci, attrezzi, valori ed altro di ignota provenienza in mare, a galla, sott’acqua o sulla spiaggia o nei porti, darsene, fossi o canali) per cui agli inventori che abbiano messo in salvo il recupero si assegna il premio del terzo del valore delle cose salvate, oltre al rimborso delle spese. E’ chiaro che qui c’è il salvataggio definito prevalentemente come recupero e come sinonimo suo : si recupera e si mette in salvo ; cioè la stessa cosa che, perché si restituisce al valore patrimoniale, si dice recupero; perchè si mette in salvo si dice salvataggio : e il recupero comprenderebbe il salvataggio della nave e del carico abbandonati <"a. 134) e il salvataggio di altri oggetti d’ignota provenienza (a. 135). Or si domanda se c’è semplice recupero quando la nave è abbandonata dall’equipaggio col proposito di non ritornarvi, ma essa sia obiettivamente in condizioni di navigabilità ? O c’è un caso di salvataggio sul tipo della distinzione dal diritto precedente alle leggi nuove, caso non identificabile con l'assistenza, perchè il pericolo, è consumato, l’equipaggio avendo già abbandonato la nave? Sarebbe ancora salvataggio-assistenza perchè la nave merita ancora un soccorso che ne riguarda l’attività ? L’ipotesi è prospettata dal Ripert (1) per sostenere che l’antica distinzione tra assistenza e salvataggio non è perfettamente abrogata, mentre il proposito del nuovo legislatore del 1916 è l'abrogazione. Egli trova in rapporto alla legge francese del 1916, (1) Ripert 111 p. 123.