126 IL DIRITTO MARITTIMO DI L’equipaggio della nave salvata, se concorre all’opera di assistenza e salvataggio, non ha diritto a partecipare al premio relativo, perchè ciò che essa compie rientra negli adempimenti cui è tenuta, dato il contratto di arruolamento, e per legge (1) : ogni servizio, anche quello che può riguardare il pericolo della spedizione e dalla nave, è tra le opere a cui il personale s’impegna — E, anche terminato l’arruolamento, esso deve prestare il proprio servizio « finché la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa in libera pratica » (art. 554 Cod. co-). Un’elegante controversia ha avuto due sapienti recenti sentenze della Corte di Firenze e della Cassazione (2). Vi si tratta del diritto al premio di un marinaio di una goletta in pericolo di naufragio che, lasciato fuori da un un colpo di mare, dal personale, capitano ed equipaggio, che, abbandonando la nave, si salvano nella lancia di salvataggio, riuscì poi da solo a salvare la goletta, dirigendola ad arenare sulla spiaggia. Si può negare il diritto al premio a questa opera obiettiva (a parte l’eroismo o meno che la caratterizza pel caso), obiettandole il dovere del servizio di arruolamento e un’interpretazione restrittiva della legge, che considera il rapporto di assistenza come rapporto fra navi ? — O si (1) Art. 128 Cod. mar. mere. : « Le persone dell’equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del carico ». - v. anche art. 676 Reg. cod. mar. mercant. - e Decr. 10 agosto 1928 n. 2752 per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana. (2) Corte Firenze, 30 giugno 1931 pres. Araimo, est. Marri, in Foro ¡tal. 1932, I, 50 • con un notevole commento, nel senso della sentenza, del prof. Antonio Scialoja-, - e Cassazione, 16 aprile 1932, Pres. D’Amelio, Est. Rebuttati, P. M. Delle Donne, conf. in Foro Ital. 1932, 1, 1325., con nota del prof. Dino Vidali e nota di replica, a che noi par decisiva, dello Scialoja.