172 IL DIRITTO MARITTIMO DI vuole ignorare quelfobbligo. La domanda loro, in altri termini, è supplendi grafia e in linea di controllo su l’Am-ministrazione marittima. - O si perpetra un giro di iniziative inconcluso : il privato si muove se l’Amministrazione non si muove ; ovvero l’Amministrazione si muove se non si muove il privato. Nè si può obiettare desumendo dalla importanza o meno del sinistro dal punto di vista della responsabilità perchè, « si debba escludere assolutamente che il fatto sia avvenuto per dolo o colpa », come dice la legge ; dal momento che in questo caso come sempre che l’autorità marittima ritenga che non sia il caso di procedere ad una inchiesta, deve fare « apposita dichiarazione motivata da allegare al processo verbale delle prime indagini ». Quindi inchiesta formale o dichiarazione. E se c’è la dichiarazione, non è il caso per i privati di presentare i-stanza contro un atto dell’amministrazione che contiene la decisione che non è il caso. Se è il caso, e c’è l’inchiesta formale obbligatoria per l’Amministrazione, non può aver senso nè adito l’istanza privata. Una domanda d’inchiesta che si presenti fornendo nuovi elementi d’indagine che sfuggirono alla dichiarazione? E allora è un errore, almeno di forma, parlare d’inchiesta che abbia aspettato invano l’istanza degl’interessati : « anche in mancanza di qualsiasi domanda » - come dice la disposizione. S’impone, comunque, l’interpretazione nel senso del dovere pubblico dell’inchiesta, che, prima delle valutazioni giurisdizionali, se dovessero sopravvenire, dà la guarentigia dello esame immediato e competente con gli effetti di prova che abbiamo già rilevato e per ogni altra sanzione conseguente.