ASSISTENZA E SALVATAGGIO 103 timi (1) conforme all’ art. 7 della Convenzione di Bruxelles. Oltre ad essere il testo dell’ art. 7 della legge italiana, è anche il testo dell’ art. 7 della legge francese del 1916, dell’ art. 262 del Cod. di Commercio belga ; è /’ azione per eccesso (Wegen Uebermaasses) del paragrafo 741 del Codice tedesco), 1’ art. 563 del Codice olandese, I’ art. 227 dei Codici scandinavi, il 166 del finlandese, il 684 del portoghese, il 306 del marocchino, il 652 del giapponese. Il diritto inglese mantiene una situazione alquanto speciale perchè afferma marcatamente la validità delle convenzioni di assistenza in quanto « i servizi di assistenza, dice la Corte dell’Ammiragliato, non sono mai accettati dall’assistito che per difendere il proprio corpo e sotto la pressione delle circostanze, per modo che si tratta per lui di sapere qual’è il male, di abbandonare una parte di beni all’assistente sotto forma di rimunerazione di assistenza, o di correre il rischio di perdere tutto se rifiuta i servizi che gli sono offerti » (2). D’altra parte se il compenso è in manifesta sproporzione col servizio resosi e la convenzione si spiega praticamente con la paura da cui fu preso l’assistito, può essa considerarsi come non avvenuta. Il Maritime Conventions Ad è nello stesso senso. La giurisprudenza degli Stati Uniti ammette più facilmente la nullità (3). (1) v. Kaltknbokn, Grundsiitze des praktischen europtiischen See-reehts - 11, 35 - Lkwis Dr. Mar. tr. it. p. 309. (2) v. Rev. Int. Dr. mar. 1891, 92, 69 - 1923, 3, 314. — v. Prit-chard, Digest of thè lave and practice of high Conri of Admiralty 812. (3) v. Rev. int. dr. mar. su cit. — Nel caso dibattuto fortemente della nave olandese Adriana, che si era incagliata e fu rimessa a galla da un’impresa di salvataggi tedesca con un contratto di salvataggio contenente la clausola della fissazione d’indennità di salvataggio demandata al Tribunale marittimo di Amburgo; la Corte di appello di Bois-le-Duc decide che • se il contratto è stato sotto-