164 IL DIRITTO MARITTIMO Di assicurare si fa il quesito per i creditori chirografari. Possono questi assicurare i beni del loro debitore ? Per la risposta negativa sembra prevalente il concetto che il creditore chirografario deriva la sua garentia da quella somma di tutti i beni del debitore (art. 1948, 1949, 1234 del cod- civ. it.), non dal fatto speciale che il suo credito sia esposto ai rischi di mare. La giurisprudenza e la legge belga sono, per questo, per la nullità del-l’assicurazione. Il creditore potrà sequestrare, e allora contrae l’assicurazione per le cose sequestrate. Si è fatta eccezione pei creditori marittimi, cioè per coloro che han causa di credito da atti del capitano o del-P equipaggio, e sono esposti, per ciò, al pericolo dell’ abbandono della nave e del nolo (art. 63‘2 e seg. cod. co. it.). Ma, ammessa questa eccezione, si apre la via alla risposta affermativa sul quesito, giacché ogni creditore, e non soltanto il marittimo, con P abbandono può rischiare di veder sparire quel patrimonio comune che è la sua garentia se rischia P insolvibilità del debitore. Per ciò va ammessa P assicurazione anche per creditori chirografari. Quali sono i rischi che fanno P oggetto del negozio giuridico di assicurazione ? I codici non li definiscono : fanno una enumerazione dimostrativa, non tassativa. Così, per la navigazione, si parla di tempesta, di naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di viaggio o di nave, getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio, incagliamento. E si chiudono le indicazioni con l’enunciato,