2 IL DIRITTO MARITTIMO DI quella compagine, cioè, delle norme regolanti con necessità di sanzioni obbligatorie la vita individuale e sociale. Sono rapporti di diritto privato e rapporti di diritto pubblico. Rapporti di diritto privato in quanto nel fatto dell’assistenza incidono interessi patrimoniali dei singoli, obbligazioni ed azioni giuridiche- Rapporti di diritto pubblico in quanto in esso interviene lo Stato ed esprime e realizza esigenze costrittive in confronto alla navigazione. § 2. - La norma morale E’ superfluo osservare, che la disciplina giuridica della assistenza marittima s’inquadra in un’atmosfera morale, che informa acutamente dal di dentro della coscienza umana i rapporti esterni e concreti del diritto, i suoi principii, la sua politica legislativa, la sua interpretazione giurisdizionale. C’è una morale del mare• E non intendiamo con ciò l’ondeggiamento vago e spumeggiante, (per togliere una immagine dal mare) di affermazioni ideologiche; ma qualcosa di solido che parla dalle profondità realistiche dell’esistenza collettiva come esistenza umana ascendente, e s’incide concretamente nel costume giuridico. Qualcosa che ci richiama per analogia ciò che i giuristi inglesi nella loro vita politica dicono convenzione (convention) (1). E’ una morale in quanto non ha la sua forza originaria vera che dal sentimento Interno dell’uomo civile, delfuomo, cioè, evoluto nel solidarismo sociale ; ma è anche in un certo senso e (1) v. Dicky, Introduction to the study of the law of the Constitution - tntr. e capit. XV.