6 IL DIRITTO MARITTIMO DI cioè l’antitesi del diritto di assistenza, la pratica anarchica riconosciuta, cioè l’assenza di sanzioni garanziarie. Come si spiegherebbe, altrimenti, quel diritto di naufragio che si trascina dall’antichità per secoli ? E l’industria dei naufragatoci (ben l’opposto delle imprese di salvataggio e assistenza odierne confortate dal favore del diritto) di cui parlava Ulpiano ; a proposito delle misure di polizia che occorrevano « ne piscatores nocte, lumine o-stenso, fallant navigante, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculim naves et qui in eis sunt deducant sibique execrandam praedam parent » (Dig. XLVII, 9, de incendio, ruina, naufragio. 10)? Questi agenti provocatori del naufragio per lo sfruttamento dei naufraghi continuarono purtroppo ! E un altro giureconsulto, il Cleiric, del secolo XVII, a tanta distanza da Ulpiano, in una sua raccolta di usi e costumi del mare (1642) potè parlare di un pericolo marittimo civile più spaventevole del pericolo marittimo naturale -, segnali e fuochi artificiali, lumine osienso, come nel tempo Romano, deviavano i naviganti e li attraevano nel naufragio per spogliarli-E il diritto del naufragio (F tus naufragi) travasato nelle diverse denominazioni medievali (droit de bris o d" e'pave, varech, pecoy, shipwrech, Standrecht) cioè il diritto di occupazione su le cose e persino su le persone dei naufraghi, diritto ad imprigionare e schiavizzare, si trascinò per secoli, legittimazione del delitto con la variante dell’intervento politico dei nibbi feudali che, avendo rapporti di signoria con le coste, rivendicavano alla loro prerogativa, come una regalia, quel diritto al furto (1). (1) V- H. Levy Bruhl : Le droit de naufrage (in Annale» du Droit commercial 1927 p. 34 e segg).