72 IL DIRITTO MARITTIMO DI privati. Ma dato che nel caso di nave sommersa in vista della costa e non in pieno mare ricadiamo nel secondo capoverso dell’art. 134, avremmo qui un caso che rientra nell’art. 121 abrogato dalla legge del 1925 (come si è visto), cioè avremmo un salvataggio confuso con l’assistenza non recupero, per ciò col diritto alla rimunerazione e non al diritto fisso dell’ottavo. E’ questo diritto fisso dell’ottavo del valore che co-stituisce il premio di salvataggio diverso dal premio di assistenza. Qual’è la natura giuridica di esso? E’ un diritto reale o un diritto di credito, pel quale la legge assegna, con lo stabilire l’ottavo, soltanto una misura del valore, cioè dello stesso credito? Noi crediamo si tratti di un diritto reale di garentia creato dall’obbligazione legale, di sopra analizzata, in seguito all’occupazione di salvamento. E’ escluso nella nostra analisi che possa trattarsi di una costruzione tecnica ancora residuata dal deprecato ius naufragi■ È invece orga-nizzata su dati giuridici innegabili. Non si può parlare di un diritto di credito per gestione di negozio come per l’assistenza, si perchè il salvatore agisce nel proprio interesse, e si perchè si conclude in un diritto su la cosa. Nell’assistenza, inoltre, debitore è l’assistito (armatore, proprietario, caricatore) con tutto il suo patrimonio : c’è un credito per quasi contratto, e a garentia di esso sta tutto il patrimonio del debitore, poiché il rapporto è da persona a persona. Nel salvataggio non c’è un credito-debito contro la persona che abbandonò la nave e che non la potè salvare, o che ne ignora le sorti ; ma c’è solo il diritto su le cose salvate (Jus in rem)- L'antico proprietario non deve nulla ; può anche infischiarsene ancora della nave salvata, far perimere un giudizio intrapreso, e l’in-